Provvedimento

PI4495 - AMERICAN DIET SYSTEM-GIORNO E NOTTE


tipo
Chiusura istruttoria
numero
14318
data
18/05/2005

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
20/2005

PI4495 - AMERICAN DIET SYSTEM-GIORNO E NOTTE
Provvedimento n. 14318

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2005;

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 e dalla legge 6 aprile 2005, n. 49;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. dell’11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

A) Con richiesta di intervento pervenuta in data 8 aprile 2004, integrata in data 3 giugno 2004, il Comando dei Carabinieri per la Sanità - N.a.s. di Trento ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio diffuso attraverso l’emittente televisiva R.T.T.R. di Trento il giorno 3 gennaio 2004 alle ore 23,15, relativo al prodotto dimagrante denominato American Diet System Giorno e Notte.
B) Con richiesta di intervento pervenuta ugualmente in data 8 aprile 2004, integrata in data 3 giugno 2004, l’Azienda USL di Ferrara ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio diffuso attraverso l’emittente televisiva NUOVA RETE di Bologna il giorno 11 marzo 2004 alle ore 9,30 circa, anch’esso relativo al prodotto dimagrante denominato American Diet System Giorno e Notte. Tale messaggio presenta un contenuto pressoché analogo al precedente, sebbene sia di durata inferiore.
In entrambe le richieste si lamenta l’ingannevolezza dei suddetti messaggi in relazione alle vantate caratteristiche di efficacia del prodotto.

II. MESSAGGI

I messaggi segnalati presentano un contenuto pressoché analogo; tuttavia, quello diffuso da RTTR il 3 gennaio 2004 alle ore 23,15 ha una durata di poco superiore a quello diffuso tramite NUOVA RETE il giorno 11 marzo 2004 alle ore 9,30. Ciò premesso, entrambe le televendite in oggetto sono costituite da immagini, da scritte in sovrimpressione, da una spiegazione verbale, a volte effettuata da una voce fuori campo di commento al filmato, a volte da una presentatrice, nonché da testimonianze.
Le televendite presentano l’American Diet System Giorno e Notte come “il più innovativo sistema per perdere peso e mantenerlo a vita” di provenienza statunitense, e ancora mediante claim come “dite addio ai chili di troppo, per sempre”, “quando avrete raggiunto il vostro peso forma, lo manterrete senza sforzo, con la massima libertà di mangiare tutto quello che più vi piace”, “è possibile perdere, come minimo, 5 Kg in 30 giorni”, “mangia e non ingrassi”, “dormi e dimagrisci”, “basta rinunce”, “dimagrite senza rinunciare ai grassi, ai fritti, ai dolci […]”, “non comporta privazioni alimentari”, “in poco tempo in forma e senza sacrifici”,”siete grassi, non vi piacete […] da oggi il problema è risolto”,”perdere peso senza fare niente, anzi mangiando e dormendo”. Tali affermazioni sono intervallate da testimonianze di persone, alcune delle quali con seri problemi di sovrappeso, che affermano con enfasi di aver perso peso attraverso l’esclusivo utilizzo di American Diet System, indicando il numero dei chili persi conseguentemente al suo impiego (segnatamente 11, 13, 14, 15, 16, 18 e 20 kg). Entrambe le televendite, inoltre, illustrano le modalità di azione del trattamento e dei suoi ingredienti, fra i quali il chitosano, evidenziando come il prodotto bloccagrassi agisca di giorno, bloccando “i grassi assunti con i normali pasti, praticamente uno scudo protettivo contro i nuovi grassi”, “cattura i grassi di ogni pasto e fa sì che il corpo non li assorba […]”; mentre il bruciagrassi agisce di notte, bruciando “i depositi già accumulati nel nostro corpo” e attaccando “il grasso già accumulato nel corpo proprio mentre dormite”. Le televendite si soffermano anche sulla circostanza che si tratta di un prodotto notificato al Ministero della Salute, approvato dalla Federcasalinghe e testato dall’Università degli Studi di Parma.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 24 giugno 2004 è stato comunicato alle segnalanti e alle società The Direct Marketing Company S.A. (già Shopping at Home S.A.), Interservice S.r.l. ed Executive Direct Marketing Service Ges.m.b.H., in qualità di operatori pubblicitari, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi in questione sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione alle caratteristiche di efficacia del prodotto, con specifico riguardo all’azione dimagrante, e ai risultati conseguibili attraverso il suo utilizzo.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alle società The Direct Marketing Company S.A., già Shopping at Home S.A. (di seguito DMC) e Interservice S.r.l. (di seguito Interservice), in qualità di operatori pubblicitari del messaggio indicato nel paragrafo I, lettera A), nonché alle società DMC ed Executive Direct Marketing Service Ges.m.b.H. (di seguito EDMS), in qualità di operatori pubblicitari del messaggio indicato nel paragrafo I, lettera B), di fornire la seguente documentazione e le seguenti informazioni riguardanti:
- etichetta e composizione chimica di “American Diet System Giorno e Notte”, con indicazione delle sostanze cui si attribuisce l’efficacia reclamizzata e spiegazione delle modalità di azione. In relazione a tali sostanze, si chiedeva altresì di conoscere la quantità in termini assoluti e percentuali presente nel prodotto;
- pubblicazioni di carattere scientifico (ad es., articoli pubblicati su riviste scientifiche) riguardanti l’efficacia delle sostanze presenti nel prodotto e del prodotto stesso ai fini del raggiungimento dei risultati reclamizzati;
- test clinici condotti sul prodotto pubblicizzato, con descrizione delle modalità e delle condizioni di effettuazione degli stessi, dalle quali risulti che l’assunzione del prodotto, nelle modalità indicate nei messaggi, consenta di conseguire cali ponderali dell’entità prospettata.
Nella comunicazione di avvio, ai suddetti operatori pubblicitari si chiedeva, inoltre, di chiarire i rapporti intercorrenti tra DMC e Interservice e tra la stessa DMC ed EDMS, ed in particolare il ruolo svolto dalle stesse nella diffusione dei messaggi in esame.
Infine, allo scopo di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione dei messaggi segnalati, si richiedeva alle stesse società di fornire informazioni in merito alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui i messaggi stessi sono riconducibili.
Il N.a.s. di Trento, nella richiesta di intervento, faceva presente che dagli accertamenti svolti presso le sedi dell’emittente RTTR ed, in particolare, della Interservice, come risulta da verbale ispettivo allegato alla richiesta stessa, emergeva che la pubblicità in questione è stata commissionata da DMC a Interservice e che quest’ultima ha incaricato l’emittente RTTR della messa in onda della pubblicità, inviando la relativa videocassetta. Inoltre, DMC, come da contratto, corrispondeva una commissione pari a 28 euro per ciascun nominativo di cliente fornitogli da Interservice tramite RTTR, di cui 6 euro a Interservice e 22 euro all’emittente RTTR.
In data 1° luglio 2004, Interservice ha chiarito che essa è una società che “si occupa di intermediazione di spazi pubblicitari per TV locali e nazionali”. Nel caso specifico, Interservice ha svolto un’attività di mediazione tra DMC e l’emittente televisiva, curando, in particolare, la programmazione della diffusione su RTTR di trasmissioni relative al prodotto American Diet System, nonché l’invio delle relative cassette, prodotte e ricevute direttamente da DMC, alla suddetta emittente, senza in alcun modo interagire, quindi, con il contenuto dei messaggi stessi.
In data 14 ottobre 2004 è stato richiesto alle società DMC e EDMS, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nei messaggi segnalati. In particolare, è stato chiesto alle suddette società di provare, attraverso l’invio di idonea documentazione, l’esattezza materiale delle seguenti affermazioni contenute nel messaggio:
- “è possibile perdere, come minimo, 5 Kg in 30 giorni”, “mangia e non ingrassi”, “dormi e dimagrisci”, “basta rinunce”, “dimagrite senza rinunciare ai grassi, ai fritti, ai dolci […]”, “non comporta privazioni alimentari”, “in poco tempo in forma e senza sacrifici”,”siete grassi, non vi piacete […] da oggi il problema è risolto”,”perdere peso senza fare niente, anzi mangiando e dormendo”;
- “dite addio ai chili di troppo, per sempre”, “quando avrete raggiunto il vostro peso forma, lo manterrete senza sforzo, con la massima libertà di mangiare tutto quello che più vi piace”, “il più innovativo sistema per perdere peso e mantenerlo a vita”;
- “ ecco i due prodotti è…] Giorno […] blocca i grassi assunti con i normali pasti, praticamente uno scudo protettivo contro i nuovi grassi; Notte […] brucia i depositi già accumulati nel nostro corpo”; e ancora “Bloccagrassi Giorno […] cattura i grassi di ogni pasto e fa sì che il corpo non li assorba […] Bruciagrassi Notte […] attacca il grasso già accumulato nel corpo proprio mentre dormite”.
In data 30 dicembre 2004 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi per via televisiva, in data 8 marzo 2005 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Preliminarmente, si rileva che il messaggio di cui al paragrafo I, lettera A), del presente provvedimento è riconducibile all’iniziativa della società DMC, che deve dunque essere qualificata come operatore pubblicitario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 74/92.
Dagli atti del procedimento emerge, infatti, che la società Interservice ha semplicemente svolto un’attività di mediazione tra DMC e l’emittente televisiva, curando, in particolare, la programmazione della diffusione su RTTR di trasmissioni relative al prodotto American Diet System, nonché l’invio delle relative cassette, prodotte e ricevute direttamente da DMC, alla suddetta emittente, senza in alcun modo influire, quindi, il rispetto al contenuto dei messaggi stessi.
Nel merito, i messaggi pubblicitari segnalati lasciano intendere che il prodotto American Diet System Giorno e Notte abbia un’intrinseca capacità di far conseguire e mantenere un calo ponderale minimo di 5 chili in 30 giorni, nonché perdite di peso di maggiore entità (anche 20 chili), e ciò mangiando tutto quel che si vuole e senza sforzo fisico.
La vantata efficacia dimagrante riceve ulteriore supporto dal tono alquanto enfatico delle espressioni utilizzate nei messaggi, nonché dalle testimonianze di perdite di peso anche di notevole entità in essi riportate. Ed ancora, detta efficacia assume rilevanza e credibilità particolari agli occhi dei consumatori anche in quanto nei messaggi viene fatto espresso riferimento alla circostanza che il prodotto sia stato testato e che l’efficacia dello stesso risulti comprovata.
Richiesti di provare l’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nei messaggi, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, con specifico riferimento alle vantate proprietà dimagranti di American Diet System Giorno e Notte, alle modalità d’azione ed ai risultati conseguibili attraverso l’assunzione del prodotto stesso, gli operatori pubblicitari non hanno prodotto alcuna documentazione entro i termini indicati nel provvedimento di attribuzione dell’onere della prova.
In tal caso, pertanto, si deve ritenere omessa la prova richiesta. Da ciò consegue, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, che le affermazioni contenute nei messaggi, relative alle caratteristiche di efficacia e alle modalità di azione di American Diet System Giorno e Notte, nonché ai risultati conseguibili attraverso il suo impiego, devono ritenersi inesatte.
Tali inesattezze riguardano aspetti che nella decodifica dei messaggi assumono per i destinatari un ruolo fondamentale e appaiono, pertanto, in grado di influenzare le scelte economiche degli stessi.
Questi ultimi, infatti, possono subire un indebito condizionamento del proprio processo di scelta, con la conseguenza di essere indotti dal tenore dei messaggi medesimi a preferire il prodotto prospettato dall’operatore pubblicitario, sulla base del presupposto, non dimostrato, che il prodotto stesso sia di per sé effettivamente efficace contro il sovrappeso.

RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei a indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche di efficacia del prodotto American Diet System Giorno e Notte, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico e ledere le imprese concorrenti;


DELIBERA

che i messaggi pubblicitari indicati nel paragrafo I, lettere A) e B), del presente provvedimento, rispettivamente diffusi dalla società The Direct Marketing Company S.A., nonché dalle società The Direct Marketing Company S.A. ed Executive Direct Marketing Service Ges.m.b.H., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
Visto: IL CAPO DI GABINETTO
Luigi Fiorentino