Provvedimento
PI4495 - AMERICAN
DIET SYSTEM-GIORNO E NOTTE
tipo |
Chiusura istruttoria | |
numero |
14318 | |
data |
18/05/2005 |
PUBBLICAZIONE
Bollettino
n. |
20/2005 | |
PI4495 - AMERICAN DIET SYSTEM-GIORNO E
NOTTE
Provvedimento n.
14318
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2005;
SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 e dalla legge 6 aprile 2005, n. 49;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. dell’11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
A) Con richiesta di intervento pervenuta in data 8
aprile 2004, integrata in data 3 giugno 2004, il Comando dei Carabinieri per la
Sanità - N.a.s. di Trento ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio diffuso attraverso l’emittente
televisiva R.T.T.R. di Trento il giorno 3 gennaio 2004 alle ore 23,15, relativo
al prodotto dimagrante denominato American Diet System Giorno e
Notte.
B) Con richiesta di intervento
pervenuta ugualmente in data 8 aprile 2004, integrata in data 3 giugno 2004,
l’Azienda USL di Ferrara ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio diffuso attraverso l’emittente
televisiva NUOVA RETE di Bologna il giorno 11 marzo 2004 alle ore 9,30 circa,
anch’esso relativo al prodotto dimagrante denominato American Diet System Giorno
e Notte. Tale messaggio presenta un contenuto pressoché analogo al precedente,
sebbene sia di durata inferiore.
In entrambe
le richieste si lamenta l’ingannevolezza dei suddetti messaggi in relazione alle
vantate caratteristiche di efficacia del prodotto.
II. MESSAGGI
I messaggi segnalati presentano un contenuto
pressoché analogo; tuttavia, quello diffuso da RTTR il 3 gennaio 2004 alle ore
23,15 ha una durata di poco superiore a quello diffuso tramite NUOVA RETE il
giorno 11 marzo 2004 alle ore 9,30. Ciò premesso, entrambe le televendite in
oggetto sono costituite da immagini, da scritte in sovrimpressione, da una
spiegazione verbale, a volte effettuata da una voce fuori campo di commento al
filmato, a volte da una presentatrice, nonché da testimonianze.
Le televendite presentano l’American Diet System Giorno e
Notte come “il più innovativo sistema per perdere peso e mantenerlo a vita” di
provenienza statunitense, e ancora mediante claim come “dite addio ai chili di
troppo, per sempre”, “quando avrete raggiunto il vostro peso forma, lo
manterrete senza sforzo, con la massima libertà di mangiare tutto quello che più
vi piace”, “è possibile perdere, come minimo, 5 Kg in 30 giorni”, “mangia e non
ingrassi”, “dormi e dimagrisci”, “basta rinunce”, “dimagrite senza rinunciare ai
grassi, ai fritti, ai dolci […]”, “non comporta privazioni alimentari”, “in poco
tempo in forma e senza sacrifici”,”siete grassi, non vi piacete […] da oggi il
problema è risolto”,”perdere peso senza fare niente, anzi mangiando e dormendo”.
Tali affermazioni sono intervallate da testimonianze di persone, alcune delle
quali con seri problemi di sovrappeso, che affermano con enfasi di aver perso
peso attraverso l’esclusivo utilizzo di American Diet System, indicando il
numero dei chili persi conseguentemente al suo impiego (segnatamente 11, 13, 14,
15, 16, 18 e 20 kg). Entrambe le televendite, inoltre, illustrano le modalità di
azione del trattamento e dei suoi ingredienti, fra i quali il chitosano,
evidenziando come il prodotto bloccagrassi agisca di giorno, bloccando “i grassi
assunti con i normali pasti, praticamente uno scudo protettivo contro i nuovi
grassi”, “cattura i grassi di ogni pasto e fa sì che il corpo non li assorba
[…]”; mentre il bruciagrassi agisce di notte, bruciando “i depositi già
accumulati nel nostro corpo” e attaccando “il grasso già accumulato nel corpo
proprio mentre dormite”. Le televendite si soffermano anche sulla circostanza
che si tratta di un prodotto notificato al Ministero della Salute, approvato
dalla Federcasalinghe e testato dall’Università degli Studi di Parma.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 24 giugno 2004 è stato comunicato alle segnalanti e alle società The Direct Marketing Company S.A. (già Shopping at Home S.A.), Interservice S.r.l. ed Executive Direct Marketing Service Ges.m.b.H., in qualità di operatori pubblicitari, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi in questione sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione alle caratteristiche di efficacia del prodotto, con specifico riguardo all’azione dimagrante, e ai risultati conseguibili attraverso il suo utilizzo.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del
procedimento è stato richiesto alle società The Direct Marketing Company S.A.,
già Shopping at Home S.A. (di seguito DMC) e Interservice S.r.l. (di seguito
Interservice), in qualità di operatori pubblicitari del messaggio indicato nel
paragrafo I, lettera A), nonché alle società DMC ed Executive Direct Marketing
Service Ges.m.b.H. (di seguito EDMS), in qualità di operatori pubblicitari del
messaggio indicato nel paragrafo I, lettera B), di fornire la seguente
documentazione e le seguenti informazioni riguardanti:
- etichetta e composizione
chimica di “American Diet System Giorno e Notte”, con indicazione delle sostanze
cui si attribuisce l’efficacia reclamizzata e spiegazione delle modalità di
azione. In relazione a tali sostanze, si chiedeva altresì di conoscere la
quantità in termini assoluti e percentuali presente nel
prodotto;
- pubblicazioni di carattere scientifico (ad es., articoli pubblicati su
riviste scientifiche) riguardanti l’efficacia delle sostanze presenti nel
prodotto e del prodotto stesso ai fini del raggiungimento dei risultati
reclamizzati;
- test clinici condotti sul prodotto pubblicizzato, con descrizione delle
modalità e delle condizioni di effettuazione degli stessi, dalle quali risulti
che l’assunzione del prodotto, nelle modalità indicate nei messaggi, consenta di
conseguire cali ponderali dell’entità prospettata.
Nella comunicazione di avvio, ai suddetti operatori pubblicitari si
chiedeva, inoltre, di chiarire i rapporti intercorrenti tra DMC e Interservice e
tra la stessa DMC ed EDMS, ed in particolare il ruolo svolto dalle stesse nella
diffusione dei messaggi in esame.
Infine,
allo scopo di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione dei
messaggi segnalati, si richiedeva alle stesse società di fornire informazioni in
merito alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui i messaggi stessi
sono riconducibili.
Il N.a.s. di Trento,
nella richiesta di intervento, faceva presente che dagli accertamenti svolti
presso le sedi dell’emittente RTTR ed, in particolare, della Interservice, come
risulta da verbale ispettivo allegato alla richiesta stessa, emergeva che la
pubblicità in questione è stata commissionata da DMC a Interservice e che
quest’ultima ha incaricato l’emittente RTTR della messa in onda della
pubblicità, inviando la relativa videocassetta. Inoltre, DMC, come da contratto,
corrispondeva una commissione pari a 28 euro per ciascun nominativo di cliente
fornitogli da Interservice tramite RTTR, di cui 6 euro a Interservice e 22 euro
all’emittente RTTR.
In data 1° luglio 2004,
Interservice ha chiarito che essa è una società che “si occupa di intermediazione di spazi pubblicitari per TV
locali e nazionali”. Nel caso specifico,
Interservice ha svolto un’attività di mediazione tra DMC e l’emittente
televisiva, curando, in particolare, la programmazione della diffusione su RTTR
di trasmissioni relative al prodotto American Diet System, nonché l’invio delle
relative cassette, prodotte e ricevute direttamente da DMC, alla suddetta
emittente, senza in alcun modo interagire, quindi, con il contenuto dei messaggi
stessi.
In data 14 ottobre 2004 è stato
richiesto alle società DMC e EDMS, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 74/92, di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati
di fatto contenuti nei messaggi segnalati. In particolare, è stato chiesto alle
suddette società di provare, attraverso l’invio di idonea documentazione,
l’esattezza materiale delle seguenti affermazioni contenute nel
messaggio:
- “è possibile perdere, come
minimo, 5 Kg in 30 giorni”, “mangia e non ingrassi”, “dormi e dimagrisci”,
“basta rinunce”, “dimagrite senza rinunciare ai grassi, ai fritti, ai dolci
[…]”, “non comporta privazioni alimentari”, “in poco tempo in forma e senza
sacrifici”,”siete grassi, non vi piacete […] da oggi il problema è
risolto”,”perdere peso senza fare niente, anzi mangiando e
dormendo”;
- “dite addio ai chili di troppo,
per sempre”, “quando avrete raggiunto il vostro peso forma, lo manterrete senza
sforzo, con la massima libertà di mangiare tutto quello che più vi piace”, “il
più innovativo sistema per perdere peso e mantenerlo a vita”;
- “ ecco i due prodotti è…] Giorno […] blocca i grassi
assunti con i normali pasti, praticamente uno scudo protettivo contro i nuovi
grassi; Notte […] brucia i depositi già accumulati nel nostro corpo”; e ancora
“Bloccagrassi Giorno […] cattura i grassi di ogni pasto e fa sì che il corpo non
li assorba […] Bruciagrassi Notte […] attacca il grasso già accumulato nel corpo
proprio mentre dormite”.
In data 30 dicembre
2004 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché i messaggi oggetto del presente
provvedimento sono stati diffusi per via televisiva, in data 8 marzo 2005 è
stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n.
74/92.
L’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze
istruttorie.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Preliminarmente, si rileva che il messaggio di cui
al paragrafo I, lettera A), del presente provvedimento è riconducibile
all’iniziativa della società DMC, che deve dunque essere qualificata come
operatore pubblicitario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1,
lettera c) del Decreto Legislativo n. 74/92.
Dagli atti del procedimento emerge, infatti, che la società Interservice
ha semplicemente svolto un’attività di mediazione tra DMC e l’emittente
televisiva, curando, in particolare, la programmazione della diffusione su RTTR
di trasmissioni relative al prodotto American Diet System, nonché l’invio delle
relative cassette, prodotte e ricevute direttamente da DMC, alla suddetta
emittente, senza in alcun modo influire, quindi, il rispetto al contenuto dei
messaggi stessi.
Nel merito, i messaggi
pubblicitari segnalati lasciano intendere che il prodotto American Diet System
Giorno e Notte abbia un’intrinseca capacità di far conseguire e mantenere un
calo ponderale minimo di 5 chili in 30 giorni, nonché perdite di peso di
maggiore entità (anche 20 chili), e ciò mangiando tutto quel che si vuole e
senza sforzo fisico.
La vantata efficacia
dimagrante riceve ulteriore supporto dal tono alquanto enfatico delle
espressioni utilizzate nei messaggi, nonché dalle testimonianze di perdite di
peso anche di notevole entità in essi riportate. Ed ancora, detta efficacia
assume rilevanza e credibilità particolari agli occhi dei consumatori anche in
quanto nei messaggi viene fatto espresso riferimento alla circostanza che il
prodotto sia stato testato e che l’efficacia dello stesso risulti
comprovata.
Richiesti di provare l’esattezza
materiale dei dati di fatto contenuti nei messaggi, ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, con specifico riferimento alle
vantate proprietà dimagranti di American Diet System Giorno e Notte, alle
modalità d’azione ed ai risultati conseguibili attraverso l’assunzione del
prodotto stesso, gli operatori pubblicitari non hanno prodotto alcuna
documentazione entro i termini indicati nel provvedimento di attribuzione
dell’onere della prova.
In tal caso,
pertanto, si deve ritenere omessa la prova richiesta. Da ciò consegue, ai sensi
dell’articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, che le affermazioni
contenute nei messaggi, relative alle caratteristiche di efficacia e alle
modalità di azione di American Diet System Giorno e Notte, nonché ai risultati
conseguibili attraverso il suo impiego, devono ritenersi
inesatte.
Tali inesattezze riguardano
aspetti che nella decodifica dei messaggi assumono per i destinatari un ruolo
fondamentale e appaiono, pertanto, in grado di influenzare le scelte economiche
degli stessi.
Questi ultimi, infatti,
possono subire un indebito condizionamento del proprio processo di scelta, con
la conseguenza di essere indotti dal tenore dei messaggi medesimi a preferire il
prodotto prospettato dall’operatore pubblicitario, sulla base del presupposto,
non dimostrato, che il prodotto stesso sia di per sé effettivamente efficace
contro il sovrappeso.
RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei a indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche di efficacia del prodotto American Diet System Giorno e Notte, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico e ledere le imprese concorrenti;
p. IL SEGRETARIO
GENERALE Alberto Nahmijas |
IL
PRESIDENTE Antonio Catricalà |
Visto: IL CAPO DI
GABINETTO Luigi Fiorentino |